Il tema della violazione di domicilio assume rilevanza particolare in casi di coabitazione, specialmente quando questa avviene in una casa assegnata dall’edilizia pubblica. Recenti sentenze della Corte di Cassazione italiana hanno chiarito le condizioni in cui un individuo può essere obbligato a lasciare l’abitazione condivisa, anche se inizialmente accolto per motivi di convivenza familiare.
Table of Contents
Il reato di violazione di domicilio
L’articolo 614 del Codice penale italiano definisce il reato di violazione di domicilio come l’introduzione o la permanenza nell’abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderla. Questo diritto, noto come ius prohibendi, appartiene a chiunque abbia titolo legittimo sull’abitazione, ma può essere esercitato in misura limitata anche dagli altri membri del nucleo familiare.
La sentenza della cassazione n. 29742/2024
Una recente sentenza della Cassazione penale, la n. 29742/2024, ha respinto il ricorso di due individui che chiedevano l’annullamento dell’ordine di allontanamento dalla casa popolare assegnata a un terzo soggetto. Essi sostenevano di essere stati ospitati dall’assegnatario dell’appartamento in cambio di assistenza, e quindi di non poter essere accusati di violazione di domicilio.
La vicenda
La vicenda ha origine da un accordo di coabitazione tra l’assegnatario della casa popolare e i due ricorrenti, finalizzato a fornire assistenza e condividere le spese di gestione. Quando l’assegnatario ha deciso di cessare la convivenza, i ricorrenti sono rimasti senza titolo legittimo per continuare ad abitare nella casa. La loro richiesta di essere inseriti nel nucleo familiare è stata rifiutata dall’azienda regionale per l’edilizia abitativa, lasciandoli senza alcun diritto formale di permanenza.
Il concetto di “Familiare” nella casa popolare
Uno degli aspetti più controversi riguarda l’estensione del concetto di “familiare” rispetto all’abitazione condivisa. La legge prevede che chiunque coabiti lecitamente in una casa, partecipando al nucleo familiare, possa essere considerato “familiare”. Tuttavia, l’articolo 282 bis del Codice di procedura penale, che regola l’allontanamento dalla casa familiare, tutela il nucleo familiare da situazioni pregiudizievoli anche se il coabitante non è un parente stretto.
La conferma della misura cautelare
La sentenza della Cassazione ha confermato che l’ordine di allontanamento può essere applicato anche a chi è stato accolto dal titolare del domicilio per una coabitazione di reciproca assistenza. Questo perché il diritto di escludere qualcuno dalla casa spetta pienamente a chi ha titolo legittimo sull’abitazione. La misura cautelare dell’allontanamento serve a proteggere il nucleo familiare da comportamenti pregiudizievoli, indipendentemente dal grado di parentela.
Implicazioni della sentenza
La sentenza n. 29742/2024 della Cassazione ha importanti implicazioni per chi vive in abitazioni assegnate dall’edilizia pubblica e per chi coabita con il titolare del domicilio. È fondamentale comprendere che il diritto di permanenza in una casa popolare non può essere garantito solo da un accordo informale di coabitazione, ma richiede un riconoscimento formale da parte delle autorità competenti.
Considerazioni legali
Dal punto di vista legale, chiunque desideri condividere una casa popolare deve assicurarsi di essere inserito formalmente nel nucleo familiare attraverso le procedure amministrative appropriate. La mancanza di tale riconoscimento può portare a conseguenze gravi, inclusa l’accusa di violazione di domicilio e l’ordine di allontanamento.
Leggi anche: Andrea Orabona di Nomosophy vince per un ex manager di BT Italia