Con la sentenza n. 269 del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda proposta dal Comune di Vercelli contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al giudizio di rivalsa attivato dallo Stato italiano a seguito di una sentenza di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La vicenda da cui origina il contenzioso può essere così sinteticamente ricostruita: a seguito di un esproprio eseguito dal Comune di Vercelli, l’indennità era stata determinata in applicazione dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992. Tale decisione è stata contestata dal cittadino espropriato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha dichiarato il contrasto della norma italiana con l’art. 1 del Protocollo Addizionale 1 e con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Corte di Strasburgo ha inoltre condannato lo Stato italiano al pagamento di una somma di denaro in conseguenza di tale violazione.
In seguito, lo Stato italiano ha chiamato il Comune di Vercelli a rispondere di questo importo, senza considerare che l’indennità era stata determinata e corrisposta dal Comune in applicazione di una legge adottata dallo Stato medesimo. Si trattava, in altre parole, di un’attività vincolata da parte del Comune. Il Comune di Vercelli, difeso dall’Avv. Claudio Vivani – name partner di Merani Vivani & Associati – ha quindi agito nei confronti dello Stato italiano per ottenere l’accertamento negativo della pretesa di rivalsa dell’ammontare pagato in esecuzione della sentenza della Corte di Strasburgo. Il Tribunale di Torino ha quindi chiarito che “il Comune di Vercelli, pertanto, come riconosciuto dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha operato correttamente in relazione alla procedura di espropriazione, essendo stato tenuto, in merito alla determinazione del quantum dell’indennizzo, al rispetto della decisione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (che costituiva applicazione della legge sopracitata nella determinazione dell’indennità di occupazione e espropriazione).
Nessuna responsabilità gli è, pertanto, imputabile in relazione alla violazione accertata dalla CEDU non avendo avuto il Comune la possibilità di incidere su tale determinazione e non avendo, pertanto, contribuito alla violazione delle disposizioni CEDU”.
Questa sentenza si caratterizza per aver deciso (a quanto risulta, per la prima volta) una questione molto diffusa tra i Comuni italiani, che, in concreto, sono stati spesso chiamati a rispondere delle conseguenze negative derivanti allo Stato italiano in conseguenza dell’applicazione di una legge adottata dal medesimo Stato in contrasto con la CEDU. Si tratta dunque di un precedente rilevante e destinato a influire sui molteplici contenziosi in essere.