Annullata la richiesta di versamento di tributi per 10 milioni di euro
Enrico Mormino, esperto di diritto del trasporto aereo e partner di Elexia, avvocati& commercialisti, ha ottenuto una nuova ed importante vittoria nell’interesse di quattordici primarie società di gestione aeroportuale, ottenendo dalla CTP Roma l’annullamento di una richiesta di versamento di tributi per l’anno 2014 pari ad Euro dieci milioni, in quanto si è dimostrato essere somme non più utilizzate per il servizio antincendio aeroportuale ma destinate a finalità ben differenti da quelle previste dalla legge istitutiva del tributo.
La sentenza della CTP Roma n. 2517/19 è particolarmente importante perché oltre agli aspetti di merito ha riconosciuto l’efficacia esterna e ultrannuale di una precedente sentenza della CTP Roma (la n. 10137/51/14) anche nei confronti di tutte le società di gestione aeroportuale che non erano parte di quel giudizio, in quanto coobbligate solidali al versamento del tributo di scopo del Fondo Antincendio.
Si ricorda che il legislatore era appositamente intervenuto con l’art. 1, comma 478, della c.d. Legge di Stabilità 2016, al fine di incidere retroattivamente a favore delle Amministrazioni in tutte le controversie in essere e che tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 167/2018, che ha accolto le ragioni delle società di gestione aeroportuale assistite sempre da Enrico Mormino.
È stato quindi applicato il principio di diritto statuito da ultimo dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 3162/19 sulla “non debenza del tributo a decorrere dal 2009, a causa del venir meno dell’originario scopo legislativo”.
Si è finalmente venuto a delineare un quadro di diritto ben definito, che ha riconosciuto le ragioni delle società aeroportuali ed evidenziato le gravi responsabilità delle Amministrazioni che miravano ad utilizzare le ingenti risorse del Fondo Antincendio per ben distinte finalità sindacali che nulla hanno a che vedere con l’operatività aeroportuale e la finalità originaria della norma.