Massimo Frontoni Avvocati vince per Lorental in Corte di Cassazione

Massimo Frontoni Avvocati (MFA), con un team formato da Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, ha assistito vittoriosamente Lorental, in una controversia afferente il settore delle grandi opere, nei confronti del Comune di Marsala, dinnanzi la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza del 26 febbraio ha accolto il ricorso proposto da MFA.

Nello specifico Lorental richiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittima sospensione dei lavori disposta dal Comune di Marsala e la ritardata esecuzione dell’opera in appalto, il mercato ittico all’ingrosso del Comune.

La Corte di merito, in accoglimento dell’appello del Comune di Marsala e in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la decadenza dell’impresa dal diritto di apporre la riserva in quanto non iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, ritenendo la riserva generica e riferita a tutt’altro. La Cassazione ha invece ritenuto che i contenuti della riserva, apposta dall’appaltatore nel verbale di sospensione dei lavori erano tali da sostenere la deduzione di immediata illegittimità della sospensione. Con la sua decisione la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che quando l’appaltatore non sia in grado di apprezzare il danno economico la riserva potrà essere iscritta anche senza quantificazione, da precisare nelle successive iscrizioni contabili, che vanno qualificate quali integrazioni dell’originario ed iniziale contenuto.

La decisione della Corte di Cassazione si rivela interessante in quanto conferma il principio di diritto per cui la riserva in caso di sospensione dei lavori, che si riveli ab origine illegittima, deve essere immediatamente apposta, salva la facoltà di precisarla nelle successive iscrizioni nel caso non sia quantificabile il danno subito, ha però chiarito che in tal caso deve attribuirsi rilevanza alla “successione di riserve sul punto iscritte, che nei contenuti sono tra loro destinate ad integrarsi” dall’esame combinato delle quali deve essere, quindi, desunta la volontà dell’appaltatore.

La Suprema Corte ha quindi cassato e rinviato alla Corte d’Appello di Palermo che in diversa composizione provvederà anche alla regolamentazione delle spese di giudizio e legittimità.

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