La sentenza n. 15069 del 2024 delle Sezioni Unite penali chiarisce l’importante questione riguardante la traduzione delle ordinanze di custodia cautelare personale emesse nei confronti di imputati o indagati che non conoscono la lingua italiana.
Se l’imputato o indagato è già noto come non conoscitore della lingua italiana e l’ordinanza di custodia cautelare personale non viene tradotta, questa è considerata nulla ai sensi degli articoli 143 e 292 del codice di procedura penale. Tuttavia, se non è ancora emerso che l’indagato o imputato non conosce la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta è valida fino a quando non risulti la mancanza di conoscenza della lingua, momento in cui deve essere tradotta entro un congruo termine.
È importante notare che la mancata traduzione dell’ordinanza determina la nullità di tutti gli atti processuali compiuti fino a quel momento, inclusa l’ordinanza di custodia cautelare stessa. Questo implica che l’intera sequenza di atti deve essere considerata nulla e potrebbe richiedere azioni correttive o la ripetizione dei procedimenti interessati.